Art. 2.

      1. In fase di prima applicazione della presente legge, i professori e i ricercatori in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo unico di cui all'articolo 1 con le seguenti modalità:

          a) nella prima fascia, i soggetti già inquadrati nei ruoli dei professori ordinari e straordinari;

          b) nella seconda fascia, i soggetti già inquadrati nei ruoli dei professori associati, confermati e non;

          c) nella terza fascia, i soggetti già inquadrati nei ruoli dei ricercatori e gli assistenti ordinari.

      2. La procedura della conferma nel ruolo di cui all'articolo 1 si applica alla fascia iniziale di accesso al ruolo come previsto dagli articoli 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.